di Giuseppe Musto
Il Decreto legislativo n.147 del 15 settembre 2017 in attuazione della legge-delega 15 marzo 2017 con decorrenza dal 1° gennaio 2018, ha introdotto il “REI”: Reddito di Inclusione, una nuova misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale che prevede un beneficio economico erogato attraverso l’attribuzione di una carta prepagata emessa da Poste Italiane SPA. L’accesso ai fondi del REI è comunque subordinato alla valutazione della situazione economica e all’adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa durante i quali saranno sottratte le eventuali mensilità di Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) eventualmente precedentemente percepite. L’ammontare dell’importo è correlato al numero dei componenti del nucleo familiare e tiene conto di eventuali trattamenti assistenziali e redditi in capo al nucleo stesso. In ogni caso, l’importo complessivo annuo non può superare quello dell’assegno sociale: viene riconosciuto ai nuclei familiari che hanno un Isee non superiore a 6.000 euro e un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro. Il beneficio può arrivare al massimo a 187,5 euro per una persona sola fino a 485 euro per un nucleo di 5 o più persone. Il reddito viene erogato per 12 mensilità e può durare al massimo 18 mesi. Sarà necessario che trascorrano almeno 6 mesi dall’ultima erogazione prima di poterlo richiedere di nuovo (per un massimo di altri 12 mesi). Il Rei è compatibile con un’attività lavorativa (fermi restando i requisiti economici) ma non con la percezione della Naspi o di altri ammortizzatori sociali per la disoccupazione involontaria. Coloro che, alla data del 1° dicembre 2017, stanno ancora percependo il SIA potranno presentare immediatamente domanda di REI o decidere di presentarla al termine della percezione del SIA, senza che dalla scelta derivi alcun pregiudizio di carattere economico. La circolare INPS 22 novembre, n. 172 fornisce, comunque, le prime istruzioni amministrative, illustra il riordino delle prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà, in particolare del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) e dell’ASDI (Assegno Sociale di Disoccupazione) e la conseguente rideterminazione del fondo povertà a decorrere dal 2018.La domanda di accesso alla prestazione potrà essere presentata dal 1° dicembre 2017, presso i comuni o altri punti di accesso identificati dagli stessi. Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità. Per avere accesso al Rei bisogna essere cittadino comunitario o extracomunitario con permesso di lungo soggiorno ma è necessario anche risiedere in via continuativa in Italia da almeno due anni al momento di presentazione della domanda. In sede di prima applicazione si partirà dalle famiglie che hanno almeno un minore, o una donna in stato di gravidanza accertata (ma il Rei potrà in questo caso essere chiesto non prima di quattro mesi dalla data di parto presunta), o disabili o persone over 55 disoccupate. In prima battuta le famiglie coinvolte saranno quasi 500.000 per circa 1,8 milioni di persone complessive. Dal primo luglio la misura diventa universale e, togliendo i paletti su minori, disabili e over 55 si dovrebbero raggiungere circa 700.000 nuclei per oltre 2,3 milioni di persone. Per questa misura nell’anno sono stati stanziati nella legge di Bilancio all’esame del Parlamento due miliardi. Oltre alla componente economica il ReI si concentrerà sull’occupazione lavorativa della persona che lo chiede, guardando alla sua situazione complessiva e dando vita a un “progetto personalizzato” volto al superamento della condizione di povertà.