di Giuseppe Musto
Napoli – Nei giorni scorsi la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8209/2018 ha confermato che chi abusa dei permessi e della Legge 104 può essere licenziato per giusta causa dal datore di lavoro. La Legge 104 prevede l’utilizzo di permessi di lavoro per effettuare assistenza al parente disabile non in maniera continuativa, ma chi abusa dei permessi concessi dalla Legge 104,ovvero utilizza tali permessi per scopi diversi ritagliandosi spazi per altre attività, commette un reato e rischia di essere licenziato con procedimento d’ufficio, anche senza la denuncia da parte del datore di lavoro,perché il beneficiario percepisce un’indennità economica, anticipata dal datore di lavoro, ma di fatto pagata dall’Inps. Chiunque può segnalare l’abuso dei permessi 104 alle forze dell’ordine che dovranno aprire un fascicolo e avviare le indagini per cercare le prove della segnalazione e dell’abuso. I giudici della Cassazione hanno sottolineato che vista la gravità della condotta, basta dimostrare il comportamento in malafede verso il datore di lavoro per essere licenziati per giusta causa, ovvero senza preavviso. Moltissimi i settori lavorativi in cui sono stati segnalati abusi, nel settore scolastico un ‘indagine per l’anno 2017/2018 ha rilevato che un maestro su 5 si è avvalso dei benefici della legge, per richiedere il trasferimento: sul totale, il 90% ha richiesto il trasferimento al Sud, in particolare, il 75% in Campania, Calabria e Sicilia. Ricordiamo, inoltre, che la legge n. 183/2010 ha introdotto la banca dati dei permessi ex legge 104/1992 per monitorare le agevolazioni usufruite dai dipendenti della pubblica amministrazione Con la Circolare n. 2/2011 il Ministero per la Semplificazione e Pubblica Amministrazione ha fornito ulteriori chiarimenti sulla modalità di comunicazione dei dati relativi a tali permessi. In particolare le pubbliche amministrazioni devono comunicare i seguenti dati:i nominativi dei propri dipendenti ai quali sono stati accordati i permessi;la tipologia di permesso (se i permessi sono stati utilizzati per il lavoratore stesso o per assistenza a terzi);in caso di assistenza a terzi è necessario indicare il nominativo dell’assistito, l’eventuale rapporto di dipendenza da un’amministrazione pubblica e la denominazione della stessa,il comune di residenza dell’assistito, il rapporto di parentela o affinità tra il dipendente e la persona assistita;per i permessi usufruiti per il figlio da parte del lavoratore padre o della lavoratrice madre, l’età maggiore o minore di tre anni del figlio;il numero complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell’anno precedente per ogni mese, specificando le ore o frazioni di ore fruite per ciascuna giornata in ogni mese. La comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni dovrà avvenire solamente per via telematica sul sito magellanopa.it e entro il 31 marzo ogni anno. Andrà effettuata anche nel caso in cui i permessi non siano stati usufruiti.