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L PRESIDENTE MATTARELLA E L’IMPEACHEMENT 

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di Veronica Speranza

Roma – «Prima attiviamo l’articolo 90 e poi si va al voto, perché bisogna parlamentarizzare questa crisi», ha detto Di Maio. «Se andiamo al voto e vinciamo poi torniamo al Quirinale e ci dicono che non possiamo andare al
governo. Per questo bisogna mettere in Stato di accusa il Presidente. Bisogna parlamentarizzare tutto anche per evitare reazioni della popolazione», le parole del leader pentastellato.

Ma come funziona la messa in stato di accusa del presidente della Repubblica?  E’ regolata dalla Costituzione ma la parola finale non spetta al Parlamento ma alla Corte costituzionale. In Italia nessun presidente è mai finito sotto accusa per alto tradimento.

L’articolo 90 della Costituzione recita: «Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri».

Per portare il capo dello Stato davanti al giudizio della Corte per attentato alla Costituzione servono quindi 475 voti (la maggioranza del Parlamento in seduta comune data da 630 deputati più 319 senatori, di cui 4 a vita). La Lega in questo parlamento ha 125 deputati e 58 senatori, mentre i 5 stelle 222 e 109, totale 514.

«La deliberazione sulla messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione è adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un comitato formato dai componenti della giunta del Senato della Repubblica e da quelli della giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi regolamenti».

 «Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale può disporne la sospensione dalla carica», aggiunge la legge.

Per il giudizio del capo dello Stato la Corte costituzionale viene «integrata nella sua composizione da 16 membri estratti a sorte da un elenco di 45 eletti dal Parlamento ogni 9 anni fra i cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore».

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