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Collocamento obbligatorio per i disabili:reinserimento personalizzato con la partecipazione attiva del datore di lavoro

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di Giuseppe Musto

Napoli – A partire dal primo gennaio per tutte le aziende che impiegano da 15 a 35 dipendenti è entrato in vigore l’obbligo di assumere un lavoratore disabile incluso nelle liste delle categorie protette, a prescindere dalle nuove assunzioni. Nel caso in cui l’assunzione ai sensi della nuova normativa riguardi un disabile da lavoro, l’Inail può intervenire con contributi a sostegno dell’adozione degli accomodamenti necessari a garantirgli la parità di diritti con gli altri lavoratori. In particolare, l’Inail  rimborsa ai datori di lavoro interventi per il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, per l’adeguamento e l’adattamento delle postazioni di lavoro e per la formazione personalizzata. Le modalità operative per attivare gli interventi sono contenute nelle circolari Inail n. 51/2016 e n. 30/2017, che definiscono il procedimento per l’attivazione del progetto di reinserimento personalizzato, con la partecipazione attiva del datore di lavoro e del lavoratore disabile. Le tre tipologie di intervento previste riguardano:interventi di superamento e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro che comprendono gli interventi edilizi, impiantistici e domotici, dispositivi finalizzati a consentire l’accessibilità e la fruibilità degli ambienti di lavoro;interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro che comprendono gli interventi di adeguamento di arredi facenti parte della postazione di lavoro, gli ausili e i dispositivi tecnologici, informatici o di automazione funzionali all’adeguamento della postazione o delle attrezzature di lavoro, compresi i comandi speciali e gli adattamenti di veicoli costituenti strumento di lavoro;interventi di formazione che comprendono sia gli interventi personalizzati di addestramento all’utilizzo delle postazioni e delle relative attrezzature di lavoro connessi ai predetti adeguamenti, sia quelli di formazione e tutoraggio utili ad utili ad assicurare lo svolgimento della stessa mansione o la riqualificazione professionale funzionale all’assegnazione ad altra mansione. I limiti massimi complessivi di spesa rimborsabili dall’Inail, comprensivi di ogni onere e imposta, sono differenziati per tipologia di interventi e pari a: 95.000 euro per tutti gli interventi di superamento e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro; 40.000 euro per tutti gli interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro;15.000 euro per tutti gli interventi di formazione. L’Inail rimborsa al datore di lavoro il100% delle spese sostenute per il superamento o l’abbattimento delle barriere architettoniche e per l’adeguamento delle postazioni di lavoro e il 60% del costo totale degli interventi di formazione , inoltre,  rimborsa e/o anticipa ai datori di lavoro le spese relative alla realizzazione dei progetti personalizzati attivati fino a un massimo complessivo di 150mila euro per ciascun progetto.

 

 

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