Napoli – Con l’approssimarsi della scadenza del termine (20.01.2016) a carico delle Associazioni Sportive Dilettantistiche per dotarsi dei defibrillatori, torna alla ribalta la questione delle certificazioni mediche e degli adempimenti posti a carico di palestre ed atleti. Il Decreto del Ministero della salute 24 aprile 2013 in Gazzetta Ufficiale n.169 del 20-7-2013, concepito di concerto con Il Ministero degli affari regionali, del turismo e dello sport, detta le procedure per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti di attivita’ sportive non agonistiche. La disposizione è stata modificata con l’art. 42 bis, co.1 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, che ha soppresso l’obbligo di certificazione medica per le attività amatoriali svolte da soggetti non tesserati. Il decreto Balduzzi dispone infine le linee guida sulla dotazione e l’utilizzo, a carico degli organismi sportivi professionistici e dilettantistici, di apparecchi elettromedicali salvavita.
Attività amatoriale Si definisce “amatoriale” l’attivita’ ludico-motoria praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attivita’ che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.
Attività non agonistica Si definisce attivita’ sportiva non agonistica quella praticata dai seguenti soggetti: a) gli alunni che svolgono attivita’ fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attivita’ parascolastiche; b) coloro che svolgono attivita’ organizzate dal CONI, da societa’ sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982; c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. I praticanti di attivita’ sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina l’idoneita’ alla specifica pratica sportiva. La certificazione conseguente al controllo medico attestante l’idoneita’ fisica alla pratica di attivita’ sportiva di tipo non agonistico e’ rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, ovvero dal medico specialista in medicina dello sport E’ obbligatoria la preventiva misurazione della pressione arteriosa e l’effettuazione di un elettrocardiogramma a riposo, refertato secondo gli standard professionali esistenti. In caso di sospetto diagnostico o in presenza di patologie croniche e conclamate e’ raccomandato al medico certificatore di avvalersi della consulenza del medico specialista in medicina dello sport e, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca. La certificazione viene stilata sul modello che di seguito si riporta.
All. c Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico D.M. ……..data Sig.ra / Sig…………………………………………………………………………………………… Nata/o a ……………………………………………………………il ….………………, residente a……………………………………………………………………………… Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, dei valori di pressione arteriosa rilevati, nonché del referto del tracciato ECG eseguito in data …….……, non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportiva non agonistica. Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio. Luogo, data, timbro e firma del medico certificatore
Obblighi a carico dei tesserati L’attivita’ ludico-motoria svolta invece in contesti organizzati e autorizzati all’esercizio (definita “non agonistica” – fatto salvo il tesseramento “agonistico” per la partecipazioni alle competizioni) va monitorata con esami medici periodici che costituiscono la base per il rilascio della certificazione attestante l’idoneita’ alla pratica secondo il seguente modello (soppresso per le attività amatoriali ex art. 42 bis, co.1 D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ).
La certificazione conseguente al controllo medico e’ rilasciata dal medico certificatore. All’atto dell’iscrizione o avvio delle attivita’ sportive, il tesserato deve esibire il certificato medico all’incaricato della struttura o del luogo presso cui si svolge l’attivita’. Detto certificato viene conservato in tali sedi in copia fino alla data di validita’ o fino alla cessazione dell’attivita’ stessa.
Esenzioni dall’obbligo di certificazione Non sono tenuti all’obbligo della certificazione, ma con raccomandazione di controllo medico prima dell’avvio dell’attivita’ ludico-motoria per la valutazione di eventuali fattori di rischio: a) coloro che effettuano l’attivita’ ludico-motoria in forma autonoma e al di fuori di un contesto organizzato ed autorizzato; b) chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, attivita’ motoria occasionale, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo; c) i praticanti di alcune attivita’ ludico-motorie con ridotto impegno cardiovascolare, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, “gruppi cammino” e attivita’ assimilabili, nonche’ i praticanti di attivita’ prevalentemente ricreative, quali ballo, giochi da tavolo e attivita’ assimilabili.
Defibrillatori Le societa’ sportive dilettantistische e professionistiche devono dotarsi di defibrillatori semiautomatici nel rispetto delle modalita’ indicate dalle linee guida riportate nel modello E decreto.
Soggetti tenuti alla dotazione Si intendono societa’ sportive dilettantistiche:
– Le societa’ e le associazioni sportive dilettantistiche – L’associazione sportiva priva di personalita’ giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile – L’associazione sportiva con personalita’ giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; – La societa’ sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalita’ di lucro. Si intendono, invece, per societa’ sportive professionistiche quelle di cui al Capo II della legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modifiche e integrazioni (societa’ sportive costituite nella forma di societa’ per azioni o di societa’ a responsabilita’ limitata).
Esenzioni Sono esentate dall’obbligo di dotazione di defibrillatore le societa’ dilettantistiche che svolgono attivita’ sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili.
Scadenze Le societa’ professionistiche hanno dovuto o avrebbero attuare la disposizione entro il 20 gennaio 2014. Le societa’ dilettantistiche attuano la diposizione entro il 20 gennaio 2016.
Dotazione, manutenzione, uso e responsabilità del defibrillatore L’onere della dotazione del defibrillatore semiautomatico e della sua manutenzione e’ a carico della societa’. Le societa’ che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono associarsi ai fini dell’attuazione delle indicazioni di cui al presente articolo. Le societa’ singole o associate possono demandare l’onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore semiautomatico al gestore dell’impianto attraverso un accordo che definisca anche le responsabilita’ in ordine all’uso e alla gestione. ***** Il decreto Balduzzi (Cfr. all.E), dopo ampia dissertazione sui profili medico legali afferenti all’arresto cardiocircolatorio, sulla necessità di preparazione cautelativa di primo soccorso da parte del personale impiegato nelle palestre, sulla corretta informazione sanitaria e sulla coordinazione con il sistema di allarme sanitario 118, fornisce inoltre linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici (DAE), indicando: – le modalità organizzative da attuare – i criteri di formazione del personale – le modalità di manutenzione e segnaletica delle apparecchiature DAE – le responsabilità per l’utilizzo delle stesse
Organizzazione e gestione del defibrillatore Le societa’ sportive devono dotarsi di defibrillatori semiautomatici. L’onere della dotazione del defibrillatore e della sua manutenzione e’ a carico della societa’. Le societa’ che utilizzano permanentemente o temporaneamente un impianto sportivo devono assicurarsi della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo. In tali impianti sportivi deve essere disponibile, accessibile e funzionante almeno un defibrillatore (DAE) – posizionato ad una distanza da ogni punto dell’impianto percorribile in un tempo utile per garantire l’efficacia dell’intervento – con il relativo personale addestrato all’utilizzo.
Marcatura defibrillatori I DAE devono essere marcati CE come dispositivi medici ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale (Dir. 93/42/CEE, D.lgs n. 46/97). I DAE devono essere resi disponibili all’utilizzatore completi di tutti gli accessori necessari al loro funzionamento, come previsto dal fabbricante.
Comunicazioni Tutti i soggetti che sono tenuti o che intendono dotarsi di DAE devono darne comunicazione alla Centrale Operativa 118 territorialmente competente, specificando il numero di apparecchi, la specifica del tipo di apparecchio, la loro dislocazione, l’elenco degli esecutori in possesso del relativo attestato.
Formazione del personale Ai fini della formazione del personale e’ opportuno individuare i soggetti che all’interno dell’impianto sportivo, per disponibilita’, presenza temporale nell’impianto stesso e presunta attitudine, appaiono piu’ idonei a svolgere il compito di first responder. La presenza di una persona formata all’utilizzo del defibrillatore deve essere garantita nel corso delle gare e degli allenamenti. Il numero di soggetti da formare e’ strettamente dipendente dal luogo in cui e’ posizionato il DAE e dal tipo di organizzazione presente. In ogni caso si ritiene che per ogni DAE venga formato un numero sufficiente di persone. I corsi di formazione metteranno in condizione il personale di utilizzare con sicurezza i DAE e comprendono l’addestramento teorico-pratico alle manovre di BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), anche pediatrico quando necessario. I corsi sono effettuati da Centri di formazione accreditati dalle singole regioni secondo specifici criteri e sono svolti in conformita’ alle Linee guida nazionali del 2003 cosi’ come integrate dal D.M. 18 marzo 2011. Per il personale formato deve essere prevista l’attivita’ di retraining ogni due anni.
Manutenzione e segnaletica I DAE devono essere sottoposti alle verifiche, ai controlli ed alle manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d’uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali. I DAE devono essere mantenuti in condizioni di operativita’; la batteria deve possedere carica sufficiente a garantirne il funzionamento; le piastre adesive devono essere sostituite alla scadenza. Deve essere identificato un referente incaricato di verificarne regolarmente l’operativita’. Gli enti proprietari dei DAE possono stipulare convenzioni con le Aziende Sanitarie o con soggetti privati affinche’ gli stessi provvedano alla manutenzione delle apparecchiature, ponendo comunque i costi a carico del proprietario. Per i DAE posizionati in modo fisso in luoghi aperti al pubblico e’ raccomandato, ove possibile, l’utilizzo di contenitori esterni con meccanismi automatici di segnalazione che si attivano al prelievo del dispositivo con segnalazione immediata alla Centrale Operativa 118.
Collocazione del defibrillatore e informazione sulla presenza dell’apparecchiatura Il DAE deve essere collocato in luoghi accessibili e deve essere facilmente riconoscibile; il cartello indicatore della posizione del DAE con gli adesivi “Defibrillatore disponibile” e “AED available”, deve essere ben visibile e posizionato all’ingresso. Le societa’ sportive e, ove previsto, i gestori degli impianti sono tenuti ad informare tutti i soggetti, che a qualsiasi titolo sono presenti negli impianti (atleti, spettatori, personale tecnico etc.), della presenza dei DAE e del loro posizionamento mediante opuscoli e cartelloni illustrativi o qualsiasi altra modalita’ ritengano utile (video, incontri, riunioni).
Responsabilita’ L’attivita’ di soccorso non rappresenta per il personale formato un obbligo legale che e’ previsto soltanto per il personale sanitario. La societa’ e’ responsabile della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo.
di Fabio Della Moglie