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Agevolazioni disabili per il 2017

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La normativa tributaria 2017 a favore dei disabili prevede molteplici agevolazioni fiscali: dall’abbattimento delle barriere architettoniche alle spese sanitarie fino all’assistenza personale.

Entriamo nel dettaglio per comprenderne le tipologie, i beneficiari e le modalità da seguire per richiederle.

Detrazioni figli a carico disabili: per il portatore di disabilità con familiari a carico le detrazioni Irpef variano in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta esse diminuiscono con l’aumentare del reddito, fino a diventare completamente nulle quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro per le detrazioni dei figli. Il limite di reddito personale complessivo per ritenere una persona fiscalmente a carico non deve essere superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili e della deduzione per l’abitazione principale e pertinenze. Ai sensi della legge n. 104 del 1992 per il figlio disabile si ha diritto all’ulteriore importo di:

1220 euro per i figli di età inferiore a tre anni.

950 euro per i figli di età superiore a tre anni.

1620 euro per il figlio disabile inferiore a 3 anni riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992.

1350 euro per il figlio disabile superiore a 3 anni riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104 del 1992.

Con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo mentre in presenza di più figli, l’importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

La formula per il calcolo della detrazione effettiva è la seguente: detrazione teorica moltiplicato 95.000 – reddito complessivo 95.000.

Agevolazioni disabili 2017 auto: le agevolazioni fiscali previste per i portatori di handicap e disabili sui veicoli consistono: nella possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% della spesa sostenuta per l’acquisto, nell’applicazione del’Iva agevolata al 4% sull’acquisto, nell’esenzione dal bollo auto, nell’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. Le categorie di disabili che hanno diritto alle agevolazioni fiscali sui veicoli sono: non vedenti e sordi: ovvero, persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. Disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento che presentano la situazione di handicap grave. Disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni che comportano una limitazione permanente della deambulazione. Disabili con ridotte o impedite capacità motorie: sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie e che non risultano, contemporaneamente, “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”, per tale categoria di disabili il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo. Riguardo alla certificazione medica richiesta, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni specifiche nella circolare n. 21 del 23 aprile 2010. Portatori di handicap psichico o mentale: per questa categoria i benefici fiscali per l’acquisto di veicoli sono concessi anche quando lo stato di handicap grave è attestato da un certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all’accertamento dello stato di invalidità. Disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o pluriamputati: per questa categoria di disabili è accettata la certificazione di invalidità rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente “l’impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l’aiuto di un accompagnatore”. Persone affette da sindrome di Down: è valida la certificazione rilasciata dal proprio medico di base che, pertanto, può essere prodotta per richiedere le agevolazioni fiscali in sostituzione del verbale di accertamento emesso dalla Commissione prevista dall’art. 4 della legge n. 104 del 1992. Per il settore auto le agevolazioni per i portatori di handicap e disabilità sono per veicoli di tipo: autovetture: destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; autoveicoli per il trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente, autoveicoli specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo, autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente, solo per la detrazione Irpef del 19%,motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria, motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente, motoveicoli per trasporti specifici: Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo. Le spese riguardanti l’acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili danno diritto a una detrazione d’imposta pari al 19% del loro ammontare, detrazione valida per un solo veicolo in 4 anni che decorrono dalla data di acquisto su una spesa massima di 18.075,99 euro, a condizione che lo stesso veicolo venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del portatore di handicap. Non è necessario l’adattamento del veicolo: poiché la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per le spese di acquisto del veicolo, rimangono escluse eventuali spese per interventi di adattamento necessari a consentirne l’utilizzo da parte del disabile, anche su questo tipo di spese verrà applicata la detrazione del 19%.Il beneficio della detrazione può essere concesso nuovamente se il primo veicolo beneficiato risulti precedentemente cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).Qualora l’auto sia stata acquistata beneficiando delle agevolazione previste per la disabilità sia trasferita ad altre persone a pagamento o gratuitamente prima che siano trascorsi 2 anni dall’acquisto: il disabile è tenuto al pagamento della differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse, fatta eccezione per i casi in cui il disabile, a seguito di mutate e comprovate necessità legate al proprio handicap, ceda il veicolo per acquistarne uno nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. In caso di furto dell’auto, acquistata beneficiando delle agevolazione previste per la disabilità la detrazione per il nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. Si può fruire dell’intera detrazione per il primo anno oppure si può optare, alternativamente, per la sua ripartizione in quattro quote annuali di pari importo. Sono ammesse integralmente alla detrazione del 19% le altre spese riguardanti i mezzi necessari: all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/92, indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento. La detrazione del 19% per l’acquisto di un veicolo destinato al portatore di handicap e disabile spetta anche sulle riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione. Sono inoltre escluse le spese per assicurazione, il carburante e il lubrificante. Tali spese, per poter essere detratte, devono essere sostenute entro i 4 anni dall’acquisto. Oltre alla detrazione Irpef del 19%, il disabile può beneficiare di altre agevolazione auto, quali: Iva agevolata al 4%, anziché al 22%: sull’acquisto di autovetture fino a 2000 centimetri cubici a benzina, fino a 2800 centimetri cubici se diesel, nuove o usate e sull’acquisto contestuale di optional; l’Iva agevolata può essere applicata una sola volta nel corso di quattro anni.

Esenzione bollo auto disabili: l’esenzione spetta sia quando l’auto (sempre con i limiti di cilindrata sopra indicati) è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico.

Esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà: i veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili, con esclusione dei non vedenti e sordi, sono esentati dal pagamento dell’imposta di trascrizione al PRA in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà.

Aliquota Agevolata per i sussidi tecnici e informatici: si applica l’aliquota Iva agevolata al 4% ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge n. 104 del 1992.Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità che appositamente fabbricati, che permettano al disabile di perseguire una delle seguenti finalità: facilitare la comunicazione, interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente, l’accesso all’informazione e alla cultura, assistere la riabilitazione. Per fruire dell’aliquota agevolata al 4% il disabile deve consegnare al venditore, prima dell’acquisto, la seguente documentazione:

  • specifica prescrizione rilasciata dal medico specialista dell’Asl di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico
  • certificato, rilasciato dalla competente Asl, attestante l’esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.

Le spese mediche disabili 2017 sostenute per gli addetti all’assistenza personale prevedono una detrazione del 19%, calcolata su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro, se il reddito non è superiore ai 40.000 euro. La detrazione spese mediche disabili 2017 assistenza alla persona, può essere concessa esclusivamente a persone ritenute “non autosufficienti”, ovvero, persone non in grado di svolgere azioni elementari dall’igiene personale all’indossare gli indumenti, e per questi motivi necessitano di sorveglianza continuativa. La documentazione per usufruire della detrazione deve contenere:1) codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento; 2) codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua di chi presta l’assistenza, 3) codice fiscale e i dati anagrafici del disabile se effettuata dal famigliare. La non autosufficienza deve essere comprovata da una certificazione medica, inoltre, la detrazione non compete, ad esempio, l’assistenza prestata a bambini, se la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie. La detrazione d’imposta per gli addetti all’assistenza consente comunque la possibilità di dedurre i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare che, sono deducibili nel limite di 1.549,37 euro. Spese mediche e di assistenza specifica: solo alle persone con documentazione di invalidità o handicap o familiari a carico, spetta deduzione integrale delle s Detrazioni Irpef del 19% per le Spese sostenute per l’acquisto del Cane Guida: La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale, e può essere calcolata sull’intero ammontare del costo sostenuto. La detrazione è fruibile dal disabile o dal familiare di cui il non vedente risulta fiscalmente a carico e può essere utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in quattro quote annuali di pari importo.

Detrazione Forfetaria di 516,46 euro per le Spese sostenute per il mantenimento del Cane Guida: La detrazione per il mantenimento del cane spetta senza che sia necessario documentare l’effettivo sostenimento della spesa. Al familiare del non vedente non è invece consentita la detrazione forfetaria, anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso. Aliquota Agevolata del 4% per l’acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti: L’agevolazione è prevista per giornali e notiziari, quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici per non vedenti e ipovedenti.

Deduzione contributi addetti ai servizi domestici: per un importo massimo di 1549,37 euro: assistenza personale solo per le persone non autosufficienti spetta detrazione 19% su massimo importo di 2.100,00 euro; spese per operatori sanitari e di assistenza con qualifica professionale.

Spese per eliminare le barriere architettoniche:

Le spese sostenute dal disabile o dalla famiglia per l’eliminazione delle barriere architettoniche rientrano tra le spese bonus ristrutturazione edilizia, agevolabili con la detrazione Irpef del 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro se la spesa è effettuata fino al 31 dicembre 2016 ma dovrebbe essere sicuramente prorogata a tutto il 2017, dalla nuova legge di Bilancio 2017.Inoltre, è applicabile l’aliquota Iva agevolata del 4%, anziché quella ordinaria del 22%.Nelle spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche deducibili Irpef rientrano: ascensori; montacarichi; realizzazione di strumenti atti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave; elevatore esterno all’abitazione; sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari sempre questi stessi interventi non siano configurarsi come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

La detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche non può essere esercitata insieme alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile. La detrazione Irpef non si applica invece per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna del disabile, come per esempio l’acquisto di schermi a tocco, computer o tastiere espanse, tali strumenti godono comunque della detrazione del 19% dell’Irpef.

Agevolazioni fiscali disabili elettrodomestici: La LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104, in via generale, non dà diritto ad agevolazioni sull’acquisto di beni di facile consumo, quali lavatrici, frigoriferi, ecc., in quanto condizione necessaria al diritto è la sussistenza di un collegamento funzionale fra il tipo di menomazione/disabilità e il tipo di prodotto da acquistare.

 

Di Giuseppe Musto

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