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Invalidi civili, requisiti d’accesso ed assegno mensile 2017

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I cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo, ai sensi dell’art. 2 L. n. 118/1971 sono ritenuti “invalidi civili”, con diritto a benefici economici e prestazioni previdenziali agevolate. Previo riconoscimento dell’invalidità, tali misure vengono commisurate al grado della stessa, all’età e, generalmente, al reddito del beneficiario. L’assegno mensile  spetta agli invalidi parziali di età compresa tra i 18 e i 65 anni e 7 mesi, con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74 e il 99%, che soddisfino i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge; è una prestazione economica a carattere assistenziale concessa ai soggetti con una riduzione parziale della capacità lavorativa e con un reddito inferiore alle soglie previste  di anno in anno e decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda fino ai 65 anni e sette mesi. Per il 2017 il suo importo mensile è stato di 279,47 euro per 13 mensilità ed in particolari condizioni di reddito, l’importo dell’assegno può subire maggiorazione. In sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva mentre per gli anni successivi: per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento; per le altre tipologie di redditi, gli importi percepiti negli anni precedenti. La concessione dell’assegno mensile è comunque legata al possesso dei seguenti requisiti:

  • riconoscimento di una percentuale di invalidità compresa tra il 74% e il 99%;
  • stato di bisogno economico, ovvero il reddito non deve superare i limiti personali stabiliti annualmente (per l’anno 2016 pari a 4.800,38 euro);
  • età compresa tra i 18 e i 65 anni e 7 mesi;
  • cittadinanza italiana;
  • iscrizione all’anagrafe del comune di residenza per i cittadini stranieri comunitari;
  • titolarità del permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione per i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo;
  • non svolgimento di attività lavorativa (salvo casi particolari);
  • residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

L’assegno mensile è incompatibile con qualsiasi pensione diretta di invalidità. L’interessato può optare per il trattamento economico più favorevole, tenendo presente che la rinuncia all’uno o all’altro è irrevocabile per l’INPS. Unica eccezione è rappresentata dai titolari di rendita INAIL per i quali l’opzione non comporta una rinuncia al diritto, ma la sospensione dell’erogazione della prestazione. Se la situazione di incompatibilità si manifesta dopo la concessione dell’assegno mensile, l’invalido ha l’obbligo di comunicarlo all’INPS entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento con il quale gli viene riconosciuto da parte di un altro ente il trattamento pensionistico di invalidità incompatibile. Per poter ottenere l’assegno mensile basta recarsi dal proprio medico di base per il rilascio del certificato medico introduttivo, il cui codice andrà allegato obbligatoriamente alla domanda. In seguito, la domanda va presentata utilizzando il servizio on line INPS o tramite gli enti di patronato o le associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS). Con l’eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici, non è possibile presentare una nuova domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso o, in caso di ricorso giudiziario, finché non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

di Giuseppe Musto

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