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Campania, nuova ordinanza. De Luca si adegua al Dpcm, ma prevede ulteriori disposizioni per scuola, mobilità e ristorazione

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No agli spostamenti tra le 23 e le 5 e quelli  interprovinciali, Dad anche per elementari e medie e vendita con asporto consentita fino alle 22,30.

Napoli – Firmata nella notte dal governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dopo una lunga riunione con l’Unita’ di crisi, l’ordinanza n. 85, in vigore dal 26 fino al 31 ottobre su tutto il territorio regionale.  La decisione è stata presa alla luce dell’incremento sostanziale dei contagi, saliti a quota 2.590 nelle ultime 24 ore, su 16mila tamponi processati, con un’incidenza del 15 per cento. Le nuove misure in sostanza, si allineano alle disposizioni varate del Governo con il Dpcm del 24 Ottobre, ma introducono provvedimenti più restrittivi su didattica, mobilità e ristorazione.

Si conferma, “all’infuori di nidi e asili (0-6 anni), la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili”. All’Unità di crisi regionale è dato mandato di verificare, con l’ANCI, alla data del 31 ottobre 2020, la possibilità di disporre la riattivazione delle attività didattiche in presenza, anche in maniera differenziata sul territorio. Confernata  anche per le Università la sospensione le attività didattiche e di verifica in presenza, fatta eccezione per studenti del primo anno.

Per il comparto ristorazione, sono applicate le disposizioni del Dpcm del 24 ottobre, con  chiusura alle 18, consentita la vendita con asporto fino alle 22,30. Sono esclusi dal divieto gli esercizi di ristorazione che effettuano consegne all’utente in auto e con sistema di prenotazione da remoto. La consegna a domicilio è comunque ammessa, con partenza dell’ultima consegna fino alle ore 23:00.

Sul tema mobilità l’ordinanza dispone, oltre alla raccomandazione di non allontanarsi dal proprio comune di domicilio e residenza, il divieto di spostamenti interprovinciali, consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche, di formazione o socio-assistenziali o situazioni di necessità o d’urgenza e di salute. L’interessato deve produrre un’autodichiarazione in cui attesti i suddetti motivi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Confermato anche il coprifuoco dalle ore 23,00 alle ore 5.00. Consentiti solo nel caso di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute. E’ sempre consentito il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro.

 L’attività di jogging sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati, è consentita nella fascia oraria dalle 06,00 alle ore 8,30; negli altri casi è consentita senza limiti d’orario, fermi in ogni caso gli obblighi di distanziamento previsti dal DPCM 24 ottobre 2020.

Le nuove disposizioni hanno efficacia fino al 31 ottobre, ma entro il 28 ottobre prossimo, e’ dato mandato all’Unità di Crisi Regionale di valutare e proporre nuove misure eventualmente necessarie in vista della commemorazione dei defunti, nei giorni 1 e 2 novembre.

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